Le parti erano in causa davanti al Tribunale del Lavoro di Düsseldorf per quanto riguarda la fornitura di informazioni e copie, nonché il risarcimento ai sensi del GDPR. In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, l'attore ha avanzato richieste di risarcimento danni nei confronti dell'ex dipendente, un'azienda con sede a Düsseldorf, per la divulgazione incompleta e ritardata dei dati ai sensi del GDPR. Art. 15 GDPR e ha chiesto un risarcimento per un totale di 143.482,81 euro in questo contesto. Tra le altre cose, l'attore ha chiesto di sapere se i suoi dati personali sono stati elaborati dal convenuto e da altre persone o società, oltre a varie altre domande specificate nella dichiarazione di sinistro e alla consegna di una copia dei dati personali elaborati dal convenuto.
In questo contesto, il Tribunale locale di Düsseldorf ha riconosciuto all'attore un risarcimento danni pari a 5.000,00 euro.
Secondo § 15 DSVGO l'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di accedere ai dati personali e alle informazioni specificate nell'Articolo 15, paragrafo 1, lettere da (a) a (h). Nei casi in cui sia stato causato un danno materiale o non materiale a causa di una violazione del GDPR, la persona ha diritto a un risarcimento danni nei confronti del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.
Secondo il Tribunale del Lavoro di Düsseldorf, l'attore aveva diritto a una richiesta di risarcimento danni per un importo di 5.000,00 euro. Nel caso in questione, il convenuto aveva violato i requisiti di Art. 15 Paragrafo 1 Hs. 1, Hs. 2 lit. a, b in combinato disposto con l'Art. 12 comma 1, 3 E. e quindi ha leso il diritto all'informazione dell'attore. A causa dei mesi di informazioni ritardate e poi inadeguate, l'attore era all'oscuro e inizialmente gli era stato negato e poi era stato in grado di verificare solo in misura limitata se e come il convenuto avesse trattato i suoi dati personali, secondo il tribunale. Tribunale del lavoro di Düsseldorf.
Il dipendente ha subito un danno non materiale come risultato. Secondo Considerando 146 del GDPR il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dovrà risarcire i danni causati a una persona a seguito di un trattamento non conforme al presente Regolamento. Il concetto di danno deve essere interpretato in modo ampio alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia e in modo pienamente coerente con gli obiettivi del presente Regolamento. In particolare, non ci sarebbe una soglia de minimis che porterebbe al rifiuto di una richiesta di risarcimento danni ai sensi del Regolamento. Art. 81 comma 1 GDPR vantaggio. La gravità del danno non materiale è decisiva per stabilire la responsabilità in base a Art. 82 comma 1 GDPR irrilevante e ha un effetto solo sull'importo della richiesta di risarcimento.
Nel caso in questione, il tribunale ha quantificato il danno morale subito dall'attore in 5.000,00 euro. Nella motivazione della sua decisione, il tribunale ha fatto riferimento al considerando 146 del GDPR:
"La persona interessata deve ricevere un risarcimento completo ed efficace per il danno subito. Affinché l'E. sia efficace, i reati devono essere sanzionati in modo efficace, il che si ottiene soprattutto attraverso un risarcimento di importo deterrente".
La decisione non è ancora giuridicamente vincolante e da allora è stato assegnato il numero di causa 14 Sa 294/20 presso il Tribunale Regionale di Düsseldorf. Se la sentenza sarà confermata o se altri tribunali nazionali concorderanno con i giudici di Düsseldorf, la sentenza rappresenterà una decisione di importanza senza precedenti per la protezione dei dati dei dipendenti e avrà un notevole effetto leva a favore dei dipendenti. Si può ipotizzare che l'affermazione di danni non materiali dopo Art. 82 comma 1 GDPR nel contesto della cessazione del rapporto di lavoro, con cui i dipendenti cercheranno di far valere e preparare efficacemente le proprie richieste di risarcimento in caso di licenziamento o altra cessazione del rapporto di lavoro.
Per stabilire se sia necessario un intervento da parte sua come datore di lavoro in termini di conformità al GDPR o se sia sensato per lei, in quanto dipendente, avanzare una corrispondente richiesta di risarcimento danni, è necessario l'esame da parte di uno studio legale. avvocato esperto in protezione dei dati e diritto del lavoro.
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